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Decreto Presidente del Consiglio 27 dicembre 1988
D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (1).
Disciplina dell'avviamento e della
selezione
dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione
nella pubblica
amministrazione (2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre
1988, n. 306.
(2) Si ritiene opportuno riportare
anche la
premessa del presente decreto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Vista la legge 29 marzo 1983, n.
93, legge
quadro sul pubblico impiego;
Vista la legge 22 agosto 1985, n.
444, recante
provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
locali;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n.
56,
recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, e in particolare
l'art. 16 in
materia di assunzioni di personale presso le amministrazioni dello Stato, anche
ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici ivi indicati;
Visto il decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86,
convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante norme
in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il
potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale,
e in particolare l'art. 4, commi da 4-bis a 5, concernenti modifiche ed
integrazioni
all'art. 16 della sopracitata legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visto il decreto del Presidente
della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, recettivo dell'accordo intercompartimentale
di cui
all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio
1985-1987;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio
dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18
agosto
1986, concernente snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli
impieghi
nelle amministrazioni statali;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio
dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, concernente modalità e criteri per
l'avviamento e
la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56,
recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio
dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1°
dicembre
1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega di funzioni
all'on. dott.
Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione
pubblica;
Sentite le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Sentito il Ministro del lavoro e
della
previdenza sociale;
Decreta:
1. Campo di applicazione.
1. In attuazione dell'art. 16 della
legge 28
febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed
integrazioni, le amministrazioni
dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere
nazionale e
quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le
unità
sanitarie locali sono tenuti ad osservare le modalità di cui al presente
decreto ai fini
dell'assunzione di personale civile, con rapporto a tempo indeterminato o
determinato ed a
tempo pieno o parziale, in qualifiche, categorie o profili professionali per
l'accesso ai
quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della
scuola
dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità.
2. Per professionalità s'intende la
preparazione o la qualificazione o la specializzazione desumibili dalla
qualifica o
categoria o dal profilo professionale, ricondotta in ogni caso da parte delle
amministrazioni assumenti anche mediante equiparazione - salva ulteriore
specificazione in
sede di contrattazione di comparto - alle qualifiche di iscrizione dei
lavoratori nelle
liste di collocamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e accertata
in sede di
selezione.
3. Le procedure di cui al presente
decreto non
si applicano all'assunzione di lavoratori in possesso di professionalità
ricompresa nel
ristretto numero di categorie di alta specializzazione stabilite ai sensi
dell'art. 34
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Programmazione delle
assunzioni.
1. Le amministrazioni e gli enti di
cui
all'art. 1 programmano il fabbisogno di personale in modo da rendere annuale la
cadenza
dei bandi di offerta di lavoro e delle richieste di avviamento a selezione per
le
assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, e per quelle a tempo
determinato
concernenti progetti e prevedibili esigenze, ivi comprese quelle a carattere
eccezionale o
stagionale.
2. Ai fini delle assunzioni a tempo
indeterminato, le amministrazioni e gli enti, dedotte le aliquote percentuali
di posti
riservati obbligatoriamente alle assunzioni di lavoratori appartenenti a
categorie
protette, determinano annualmente nel rispetto delle disposizioni della legge
finanziaria
il numero dei posti da ricoprire per singoli profili professionali, distinguendo
l'aliquota percentuale di posti da riservare ai dipendenti in servizio, quella
di cui
all'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed il numero di posti da
ricoprire
mediante il ricorso alle procedure di cui al presente decreto.
3. I dipendenti aventi titolo alla
riserva di
posti partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto di norma
unitamente
ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e
convocati. Per
la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari
dell'art. 19
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, eventualmente dagli stessi non ricoperti,
si
provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente
decreto.
3. Iscrizione nelle
liste.
1. I lavoratori interessati alle
selezioni per
l'assunzione nelle amministrazioni e negli enti di cui all'art. 1, comma 1,
devono essere
iscritti nelle liste di collocamento o in quelle di mobilità e devono essere
collocati
nella graduatoria della sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui ambito
territoriale
insiste il comune di residenza ovvero della sezione ove essi abbiano trasferito
l'iscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n.
56. In ogni
caso, per essere avviati a selezione, i lavoratori debbono essere in possesso
dei
requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici di cui all'art. 2 del
decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed
integrazioni,
salva diversa previsione da parte degli ordinamenti, da specificare da parte
delle
amministrazioni e degli enti nella richiesta di avviamento o nel bando di
offerta di
lavoro.
2. Le sezioni circoscrizionali per
l'impiego
formano, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, le graduatorie annuali per
categoria,
qualifica o profilo professionale sulla base degli elementi di cui alla tabella
allegata
al presente decreto, valutati uniformemente in tutto il territorio nazionale
secondo i
coefficienti ivi indicati. I lavoratori iscritti nelle liste circoscrizionali
per il
collocamento in agricoltura, in possesso dei prescritti requisiti, sono
iscritti a
richiesta, con l'anzianità maturata nelle stesse liste, nelle graduatorie della
sezione
circoscrizionale per l'impiego nel cui territorio è compreso il comune di
residenza.
3. I lavoratori indicati nei commi
1 e 2
possono chiedere, per il tramite della sezione circoscrizionale per l'impiego
presso la
quale sono iscritti, l'inserimento anche nella graduatoria di un'altra sezione
circoscrizionale per l'impiego, ancorché di regione diversa, mantenendo
l'iscrizione
nella prima e con lo stesso punteggio acquisito nella medesima. Le variazioni
di punteggio
operate dalla sezione di prima iscrizione sono tempestivamente da questa
comunicate alla
seconda sezione.
4. Hanno titolo a partecipare alle
selezioni
per l'assunzione:
a) presso le amministrazioni e gli
enti a
carattere infraregionale o uffici periferici anche di
amministrazioni e di enti a
carattere
nazionale e pluriregionale, il cui ambito territoriale di competenza è compreso
o
coincide con quello di una sezione circoscrizionale per l'impiego, i lavoratori
inseriti
nella graduatoria della sezione stessa;
b) presso le amministrazioni e gli
enti, o
uffici periferici, il cui ambito territoriale è compreso o coincide con quello
di più
sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti
nelle
graduatorie di tutte le sezioni circoscrizionali per l'impiego rispettivamente
interessate;
c) presso le sedi ministeriali delle
amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali e
centrali delle
amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli enti a carattere nazionale o
ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente riferibili, i
lavoratori
iscritti nella graduatoria di qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego
operante
nel territorio nazionale.
5. Non possono, in ogni caso,
partecipare alla
selezione:
a) coloro che sono esclusi
dall'elettorato
attivo;
b) coloro che sono stati destituiti
o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati
decaduti per
avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità
insanabile;
c) i dipendenti dello Stato o di
enti pubblici
collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni a carattere
transitorio e
speciale.
6. Il lavoratore aspirante
all'avviamento a
selezione deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi della legge 4
gennaio 1968,
n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non
sussistenza
delle ipotesi di esclusione di cui al comma 5, ed è tenuto successivamente, a
comunicarne
ogni variazione. È comunque riservato all'amministrazione o ente che proceda
all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di
legge.
7. I lavoratori che si trovino nelle
condizioni di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come
sostituito
dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 debbono produrre alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli
organismi militari
competenti. La sezione circoscrizionale per l'impiego annota il titolo a fianco
dei nomi
dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle liste di
collocamento.
8. Ai fini delle assunzioni con
rapporti a
tempo parziale, a tempo determinato e a breve termine presso le amministrazioni
o enti di
cui all'art. 1, i lavoratori interessati debbono espressamente dichiarare la
propria
disponibilità a tali particolari tipi di rapporto distintamente alle sezioni di
cui ai
commi 1 e 3 e rispettivamente per ciascun tipo di rapporto. La dichiarazione
può essere
resa ad una sola delle predette sezioni e si intende revocata qualora il
lavoratore non
risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al
relativo
tipo di rapporto. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano, con le
modalità di
cui al comma 2, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la
disponibilità ai predetti rapporti.
9. Le graduatorie di cui ai commi 2
e 8 sono
stabilite dalla Commissione circoscrizionale per l'impiego e sono pubblicate
mediante
affissione all'albo della sezione.
4. Procedure per l'avviamento
a
selezione a livello locale o periferico.
1. Le amministrazioni e gli enti con
circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di
competenza di una
sola sezione circoscrizionale per l'impiego inoltrano direttamente alla sezione
medesima
la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello
dei posti
da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di
iscrizione nelle
liste di collocamento e del livello retributivo. La sezione circoscrizionale per
l'impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta salvo eccezionale
e motivato
impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto
secondo
l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i titoli indicati nella richiesta
stessa.
2. Le amministrazioni e gli enti con
circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quelle di
competenza di più
sezioni circoscrizionali per l'impiego, inoltrano a ciascuna di dette sezioni
richiesta di
tanti lavoratori per quanti sono i posti da ricoprire. La richiesta deve essere
trasmessa
anche all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso
in cui
siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all'ufficio
regionale
del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate
circoscrizioni
di province diverse, perché formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle
sezioni
circoscrizionali interessate, apposita graduatoria unica integrata dei
lavoratori
individuati dalle sezioni medesime secondo l'ordine delle rispettive graduatorie
approvate. La graduatoria unica è resa pubblica mediante affissione all'albo
degli uffici
e delle sezioni interessate. L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del
lavoro, entro
dieci giorni dalla ricezione della richiesta salvo eccezionale e motivato
impedimento,
procedono ad avviare a selezione i lavoratori secondo l'ordine della
graduatoria unica in
numero pari a quello dei posti da ricoprire.
3. La selezione dei lavoratori è
effettuata
dall'amministrazione o dall'ente seguendo l'ordine di avvio indicato,
rispettivamente,
dalla sezione circoscrizionale per l'impiego o dall'ufficio provinciale o
regionale del
lavoro.
4. Le amministrazioni e gli enti
obbligati ad
assumere militari in ferma di leva prolungata e volontari specializzati delle
tre Forze
armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratta
debbono
indicare nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai
lavoratori aventi
diritto ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 31 maggio 1975, n. 191,
modificato
dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. La conseguente comunicazione
di
avviamento o di graduatoria unica deve espressamente indicare i lavoratori
aventi titolo,
individuati secondo l'ordine di graduatoria di sezione tra quelli che hanno
presentato le
dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 7. In carenza di lavoratori aventi
titolo, la
sezione procede all'avvio di altrettanti lavoratori dalla
graduatoria.
5. Modalità di assunzione nelle sedi
centrali.
1. Ai fini delle assunzioni nelle
sedi
centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
degli enti
pubblici non economici a carattere nazionale e di quelli che svolgono attività
in più
regioni, i lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per
l'impiego,
interessati a tali assunzioni, presentano domanda secondo le modalità e nei
termini
previsti dai bandi di offerta di lavoro emanati dalle amministrazioni e dagli
enti
predetti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e diffusi con ogni mezzo di
informazione
anche radio-televisiva.
2. I bandi debbono indicare il
numero dei
posti offerti per profilo professionale, l'aliquota di posti riservati alle
assunzioni di
cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché il numero massimo
di
posizione che i lavoratori debbono aver conseguito nelle graduatorie delle
sezioni
circoscrizionali per poter partecipare alla relativa procedura e che non può
essere
inferiore a quello dei posti destinati rispettivamente alle due aliquote.
3. Le domande degli aspiranti,
compilate su
modelli predisposti dalle singole Amministrazioni, devono in ogni caso essere
corredate, a
pena di nullità, da apposita certificazione della Sezione circoscrizionale per
l'impiego
di cui all'art. 1, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, attestante
l'iscrizione
nelle liste di collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonché la
posizione
ed il punteggio della graduatoria di cui all'art. 3, comma 2. L'attestazione
può essere
apposta anche in calce alla domanda.
4. Le amministrazioni e gli enti,
con
riferimento alla qualifica, categoria o profilo professionale di cui al bando
di offerta
di lavoro, formulano apposita graduatoria integrata delle domande presentate,
ordinata
secondo il punteggio attestato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.
Nella
graduatoria sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva di posti
richiamata
al precedente comma 2.
5. La graduatoria è resa pubblica
con le
stesse modalità previste per il bando di offerta di lavoro. Entro dieci giorni
dalla
pubblicazione i lavoratori possono proporre opposizione all'amministrazione o
all'ente
avverso la posizione in graduatoria se derivante da errata trascrizione del
punteggio. La
rettifica è effettuata nei cinque giorni successivi.
6. La collocazione nella
graduatoria integrata
costituisce ordine di precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove
selettive. I lavoratori sono convocati per la selezione in numero pari ai posti
da
ricoprire.
6. Selezione.
1. Le amministrazioni e gli enti,
entro venti
giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento di cui all'art. 4
ovvero dalla
pubblicazione delle graduatorie ai sensi dell'art. 5, debbono convocare i
lavoratori alle
prove selettive indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione deve consistere
nello
svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in
sperimentazioni lavorative i cui
contenuti
sono da determinare con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei
mansionari
di qualifica, categoria o profilo professionale dei comparti di appartenenza od
eventualmente anche delle singole amministrazioni.
3. La selezione deve tendere ad
accertare
esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della
qualifica,
categoria o profilo professionale e non comporta valutazione emulativa. Si
procede alla
formazione di una graduatoria di merito soltanto nei confronti dei dipendenti
interni
concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservata.<
/p>
4. Con apposito provvedimento dei
competenti
organi delle amministrazioni ed enti tenuti all'osservanza del presente
decreto, per
ciascun profilo professionale, qualifica o categoria del personale per la cui
assunzione
è prescritto l'obbligo di ricorso alle procedure previste dall'articolo 16
della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono indicati
espressamente gli indici di riscontro dell'idoneità ai quali i selettori
dovranno
attenersi strettamente nell'esecuzione del riscontro.
5. Alla sostituzione dei lavoratori
che non
abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non
abbiano accettato
la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti si provvede
fino alla
copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della
stessa
graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione
da parte
dell'ente dell'esito del precedente avviamento.
6. Le operazioni di selezione sono
effettuate,
a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico previa affissione di apposito
avviso
all'albo dell'amministrazione o dell'ente. Ad esse provvede un'apposita
commissione
composta da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente e da due esperti
scelti tra il
personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione fino alla
completa
copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o
nel bando di
offerta di lavoro. Per le assunzioni di personale a tempo determinato di cui
all'art. 8,
commi 2 e 4, in relazione alla precarietà del rapporto e alla semplicità delle
mansioni,
il riscontro di idoneità può essere eseguito da un funzionario
dell'amministrazione o
dell'ente (3).
(3) Con D.M. 1° febbraio 1990
(Gazz. Uff. 24
aprile 1990, n. 95) è stato determinato il contenuto delle prove selettive di
cui al
presente art. 6.
7. Assunzioni in
servizio.
1. Le amministrazioni e gli enti
interessati
procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente
selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di
avviamento o
di quello di graduatoria integrata.
2. La presentazione dei documenti
di rito
attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego
pubblico deve
avvenire entro il primo mese di servizio.
3. La documentazione, ove
incompleta o affetta
da vizio sanabile, può essere regolarizzata a cura dell'interessato entro
trenta giorni
dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza
dall'impiego.
4. I provvedimenti di nomina sono
immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia per effetto
del riscontro
negativo degli organi di controllo.
5. Le prestazioni di servizio rese
rispettivamente fino al giorno della decadenza o della comunicazione del
riscontro
negativo degli organi di controllo devono essere comunque compensate.
6. Entro tre giorni dall'assunzione
in
servizio ovvero dalla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro,
le
amministrazioni e gli enti sono tenuti a darne comunicazione alla Sezione
circoscrizionale
per l'impiego di provenienza del lavoratore.
7. Qualunque spesa eventualmente
sostenuta dal
lavoratore in relazione agli adempimenti procedurali di cui al presente decreto
resta a
suo carico.
8. Assunzioni a tempo
indeterminato.
1. Le amministrazioni e gli enti ai
quali i
rispettivi ordinamenti consentono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato, ivi compresi quelli a carattere stagionale, provvedono alle
relative
assunzioni previa selezione dei lavoratori iscritti nelle apposite graduatorie
di cui
all'art. 3, comma 8, avviati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego sul
cui
territorio è da eseguire il lavoro.
2. Nei casi in cui, relativamente
ai servizi
di igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare, gli ordinamenti
consentono
l'assunzione a termine di personale di talune qualifiche, categorie o profili
per
sopperire tempestivamente ad imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse
con la
temporanea assenza e l'immediata sostituzione di dipendenti direttamente
impegnati
nell'erogazione dei servizi predetti, le amministrazioni e gli enti inoltrano
richiesta
urgente alla sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui territorio è da
svolgere il
lavoro. La sezione soddisfa la richiesta al massimo entro il giorno successivo
a quello
della presentazione, mediante l'avviamento a selezione, secondo l'ordine di
graduatoria,
di un numero doppio di lavoratori rispetto ai posti da ricoprire e, in relazione
all'urgenza e alla breve durata del rapporto, dando la precedenza ai lavoratori
iscritti
nelle liste ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
e inseriti
nelle graduatorie di cui all'art. 3, comma 8.
3. I lavoratori avviati con le
procedure di
cui al comma 2 sono convocati telegraficamente dalle amministrazioni e dagli
enti
richiedenti e sono tenuti, a pena di decadenza, a presentarsi alle prove di
selezione
entro il primo giorno utile successivo alla ricezione dell'avviso.
4. Nei casi in cui sussista urgente
necessità
di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di
pubblica
utilità, le amministrazioni e gli enti possono procedere all'assunzione diretta
di
lavoratori iscritti presso la competente sezione circoscrizionale per l'impiego.
Dell'assunzione è data contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione
della durata
presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale durata ovvero il rapporto
di lavoro
instaurato superino i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione,
lavoratori di pari
qualifica aventi titolo di precedenza in base all'apposita graduatoria.<
/p>
5. Fermo restando l'ordine di
avviamento, si
può prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore
che abbia
già svolto le mansioni di una determinata qualifica, categoria o profilo
professionale,
ovvero che sia stato ritenuto a ciò idoneo in precedente prova selettiva, nella
stessa o
in altra amministrazione o ente salvo che il precedente rapporto di lavoro sia
cessato
prima della scadenza prevista ovvero sia terminato con un giudizio negativo
motivato.
6. Le amministrazioni e gli enti
debbono
indicare nella richiesta di avviamento anche il limite massimo di età previsto
dai loro
ordinamenti ai fini dell'assunzione di personale con rapporto a termine.
9. Disciplina per la
provincia autonoma
di Bolzano.
1. Ai fini dell'assunzione di
personale negli
uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e
degli enti
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, nella provincia di Bolzano, le
disposizioni del
presente decreto sono applicate tenuto conto delle disposizioni recate dal
decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni
ed
integrazioni.
10. Norme transitorie e
finali.
1. Il presente decreto entra in
vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Le graduatorie annuali da formulare con i
criteri di cui al presente decreto debbono essere pubblicate entro il 31 marzo
di ciascun
anno.
3. Fino al 31 marzo 1989 e comunque
fino alla
pubblicazione delle prime graduatorie, gli avviamenti a selezione sono
effettuati dalle
graduatorie al 31 dicembre 1987 formulate con i criteri di cui al decreto del
Presidente
del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, tenendo conto delle
qualifiche
dichiarate dai lavoratori all'atto dell'iscrizione o della reiscrizione nelle
liste di
collocamento. Ai fini degli avviamenti a selezione per rapporti a tempo
parziale, a tempo
determinato e a breve termine, i lavoratori inseriti nelle predette
graduatorie, qualora
siano interessati a tali rapporti, sono tenuti a dichiarare la propria
disponibilità alla
sezione per l'impiego di prima iscrizione e, distintamente, a quella di seconda
iscrizione, al massimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. La
mancata ricezione della dichiarazione entro tale termine equivale ad
indisponibilità
all'avviamento per i predetti rapporti.
4. Nella relazione al Parlamento ai
sensi
dell'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa
l'applicazione
delle procedure di assunzione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56 e
successive modifiche e integrazioni, con l'indicazione del numero dei
lavoratori, distinti
per sesso e per età, iscritti nelle liste di collocamento della sezione
circoscrizionale
per l'impiego di residenza e di quella di seconda valutazione ai fini degli
avviamenti a
selezione a tempo determinato e indeterminato, nonché del numero delle
assunzioni,
ripartite per sesso e per comparto, effettuate dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici
in base alle disposizioni di cui al presente decreto.
Tabella
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE
A) Elementi che concorrono alla
formazione
delle graduatorie:
a) carico familiare: si intende
quello
rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità previste per
la
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.
Le persone a carico da considerare
sono:
1. coniuge convivente e disoccupato
iscritto
in prima classe;
2. figlio minorenne convivente e a
carico;
3. figlio maggiorenne fino al
compimento del
26° anno di età se studente e disoccupato iscritto in prima classe, oltre che
convivente
e a carico, ovvero senza limiti di età se invalido permanentemente
al lavoro;
4. fratello o sorella minorenne
convivente e a
carico;
b) situazione economica e
patrimoniale del
lavoratore: deve intendersi la condizione reddituale
derivante anche dal patrimonio
immobiliare e
mobiliare dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo familiare;
c) anzianità di iscrizione: deve
intendersi
quella maturata in costanza di iscrizione nella prima classe delle liste di
collocamento -
compresi i periodi relativi a rapporti di lavoro a termine con durata
complessiva non
superiore a 4 mesi nell'anno solare, nonché quella maturata in costanza di
rapporti di
lavoro a tempo parziale con orario non superiore a 20 ore settimanali - o
quella di
decorrenza del trattamento straordinario di integrazione salariale senza
rotazione.
B) Valutazione degli
elementi.
A tutti gli iscritti è attribuito un
punteggio base uguale a + 1.000 riferito alla data convenzionale del mese di
aprile 1988;
su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza
che il
punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello
relativo
al mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni:
I) per ogni mese di anzianità
pregressa alla
suddetta data punti - 1;
II) per le iscrizioni e le
reiscrizioni
effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile 1988, si
dovranno
aggiungere al punteggio base per ogni mese punti + 1;
III) per ogni persona a carico,
punti - 12;
IV) per i redditi annui a qualsiasi
titolo
imputabili personalmente al lavoratore:
fino a L. 1.000.000 punti
0;
da L. 1.000.001 fino a L. 2.000.000
punti + 1;
da L. 2.000.001 fino a L. 3.000.000
punti + 2;
da L. 3.000.001 fino a L. 4.000.000
punti + 3;
da L. 4.000.001 fino a L. 5.000.000
punti + 6;
da L. 5.000.001 fino a L. 6.000.000
punti +
12;
da L. 6.000.001 fino a L. 7.000.000
punti +
18;
da L. 7.000.001 fino a L. 8.000.000
punti +
24;
da L. 8.000.001 fino a L. 9.000.000
punti +
36;
da L. 9.000.001 fino a L.
10.000.000 punti +
48;
per ogni ulteriore fascia di L.
1.000.000,
ulteriori + 12.
Il punteggio conseguito dal
lavoratore
iscritto nella prima classe delle liste di collocamento della sezione
circoscrizionale di
residenza è diminuito di un coefficiente del dieci per cento qualora il tasso
ufficiale
di disoccupazione del territorio circoscrizionale sia superiore di un terzo a
quello medio
nazionale.
Il punteggio complessivo di
graduatoria deve
essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
Il punteggio per i figli a carico è
attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei
due
coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è
immediatamente
rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i
figli.
Il lavoratore con punteggio minore
precede in
graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità i
lavoratori sono
collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso
di
ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.
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